Contratto e disdetta contrattuale
Verifica della durata del contratto
La maggior parte dei clienti ha concluso con il proprio fornitore dei contratti cosiddetti roll-over. In questo caso il rapporto contrattuale si rinnova automaticamente per un certo periodo stabilito nelle condizioni generali qualora le parti non esercitino il loro diritto di disdetta contrattuale. Il problema di tali contratti consiste nel fatto che, per ogni periodo di prolungamento, il cliente ha a disposizione un unico termine in cui poter disdire il contratto e la disdetta deve essere inoltrata alcune settimane prima. L'ombudsman consiglia pertanto di informarsi in tempo sull'ultimo momento utile per poter disdire ordinariamente il contratto in modo che per il cliente il rapporto contrattuale possa terminare senza ripercussioni finanziarie né con un prolungamento non desiderato del contratto.
Modalità di disdetta
La disdetta dovrebbe essere inoltrata per iscritto, preferibilmente tramite lettera raccomandata affinché sia possibile, in caso di controversie con il fornitore di servizi di telecomunicazione, provare la data dell’invio della disdetta. Alcuni fornitori accettano le disdette unicamente per via orale (telefono o chat).
Anche il fornitore può disdire
Può succedere che i fornitori disdicano anticipatamente i contratti e fatturino una tassa di disdetta. Di regola il fornitore può sciogliere un rapporto contrattuale con effetto immediato solo per motivi gravi (insolvenza/ i costi che aumentano notevolmente non vengono saldati conformemente agli accordi contrattuali). Se non vi è alcun motivo grave, il fornitore deve ricorrere ad altre possibilità a sua disposizione (sollecitare, bloccare momentaneamente il collegamento, cedere il credito ad un ufficio di recupero crediti).
Una disdetta anticipata implica delle conseguenza
Se il cliente esercita il suo diritto di rescissione contrattuale in modo anticipato oppure quando il fornitore inoltra una disdetta anticipata al cliente, il fornitore può fatturare delle tasse. L'ombudsman considera generalmente in modo critico l'emissione di tale spesa a carico del cliente. La fatturazione di questa tassa significa per il fornitore innazitutto un compenso finanziario per i canoni di abbonamento persi, per aver ottenuto un apparecchio telefonico a prezzo vantaggioso oppure quale remunerazione per il dispendio di lavoro. La tassa comprende generalmente una somma forfettaria o i canoni di abbonamento fino alla durata contrattuale ordinaria. Secondo il parere dell'ombudsman una somma forfettaria dovrebbe essere calcolata pro rata temporis, ovvero in considerazione della durata contrattuale restante.
I fornitori fanno uso della disdetta anticipata con la fatturazione di una tassa in modo affrettato e senza una giusta ragione. L'ombudsman considera al riguardo sproporzionata e non giustificata la richiesta di una tassa globale che comprende le spese di abbonamento dall'inizio alla scadenza ordinaria del contratto. Il fornitore potrebbe in effetti inoltrare la disdetta con termine alla scadenza della disdetta ordinaria. Per il periodo contrattuale restante egli avrebbe inoltre la possibilità di avviare una procedura per incassare le fatture arretrate (spese, solleciti, procedura di recupero crediti).
Attenzione nel caso di allacciamenti telefonici o a internet in comune
Se due parti, sia una coppia, sia degli inquilini, condividono un allacciamento telefonico o a internet, vengono applicate le regole della società semplice. Ciò significa che se una parte non ottempera ai propri obblighi, l'altra parte verrà chiamata a rispondere. Sussiste perciò una responsabilità solidale e personale nei confronti dell'altra parte contraente. Per questo motivo, alla parte che si compone di molteplici membri, si consiglia di informarsi in precedenza sulle conseguenze della responsabilità ed eventualmente di concludere il contratto solo a nome della persona che si farà effettivamente carico dei costi. Tutto ciò ha inoltre il vantaggio che, se il rapporto contrattuale deve essere disdetto con l'altra parte contraente, cioè con il fornitore, la persona non dipende dall'approvazione della/e altra/e parte/parti convivente/i.
Sistema di addebitamento diretto e disdetta corretta
Se gli importi delle fatture da saldare sono detratti tramite il sistema di addebitamento diretto (LSV), il diritto di addebito automatico si estingue solamente se il cliente esercita il suo diritto di revoca che è da indirizzare al fornitore e non alla banca. Dopodiché il cliente può pretendere dal fornitore la disdetta immediata dell'addebitamento diretto rispettivamente la procura per l'addebito visto che il diritto di revoca è un diritto imperativo che non ammette eccezioni. Nel caso di problemi con la disdetta del sistema di addebito diretto il cliente può rivolgersi alla banca. Alcuna di esse possono terminare autonomamente l'ordine dell'addebito diretto.