Informazioni per i fornitori

Chi è tenuto a partecipare?

Ai sensi dell'art. 47 OST, tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione e di servizi a valore aggiunto attivi in Svizzera sono tenuti a partecipare alla procedura di conciliazione. Ai sensi dell'art. 37 OST, l'attività dei fornitori di servizi a valore aggiunto è soggetta all'obbligo di domicilio o di stabilire una succursale in Svizzera.

L'obbligo di partecipare, per i fornitori, decorre non appena sono soddisfatti i requisiti di ricevibilità di cui all'art. 8 del Regolamento procedurale e sugli emolumenti e viene avviata la procedura di conciliazione. I fornitori sono tenuti, tra l'altro, a ottemperare alle richieste di informazioni dell'Organo di conciliazione e a fornire le informazioni e i documenti necessari per la risoluzione della controversia.

La procedura di conciliazione è a pagamento per i fornitori che sottostanno all'obbligo di partecipare. Ulteriori informazioni sulle spese procedurali sono disponibili di seguito.

Quali informazioni devono essere trasmesse?

Su richiesta, i fornitori interessati devono comunicare all'Organo di conciliazione i dati sul traffico delle telecomunicazioni delle/dei loro clienti necessari per la risoluzione della controversia, a condizione che ne siano in possesso (art. 47 cpv. 2 OST). L’Organo di conciliazione può anche chiedere all'UFCOM o ad altri terzi di fornirgli tutti i documenti e le informazioni necessarie per la risolvere le controversie.

L’Organo di conciliazione informa l'UFCOM qualora i fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto rifiutino di partecipare alla procedura di conciliazione o di ottemperare alle richieste di informazioni.

Come si svolge la procedura?

La procedura di conciliazione si svolge solitamente per iscritto. Se le circostanze lo consentono o se non è possibile risolvere la controversia per iscritto, le parti possono anche essere invitate a un'audizione orale da parte dell’Organo di conciliazione. Tuttavia, né il cliente né il fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto interessato hanno diritto a un'audizione.

Dopo aver ricevuto la richiesta di conciliazione compilata dal cliente, l'Organo di conciliazione verifica le condizioni di ricevibilità. Se tali condizioni sono soddisfatte, l'Organo di conciliazione avvia la procedura e invita il fornitore interessato a inoltrare una presa di posizione. La scadenza per inoltrare una presa di posizione è di 15 giorni.

A partire dall'avvio della procedura, il fornitore, di solito, sospende la procedura di sollecito durante tutta la durata della procedura di conciliazione.

Dopo aver ricevuto la presa di posizione dal fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto, l'Organo di conciliazione elabora una proposta. Le parti hanno la possibilità di accettare o rifiutare la proposta di conciliazione o di presentare una controproposta, che viene inviata all'altra parte per essere esaminata. Se le parti raggiungono un accordo durante queste trattative, la proposta di conciliazione viene modificata di conseguenza e inviata nuovamente alle parti per essere firmata. Non appena la proposta di conciliazione viene firmata da entrambe le parti, la procedura può essere conclusa con successo.

Se una o entrambe le parti rifiutano la proposta di conciliazione e/o non è possibile raggiungere un accordo durante la rinegoziazione, la conciliazione è ritenuta fallita e il procedimento viene archiviato. Eventuali procedure di sollecito e di recupero crediti riprendono il loro seguito. La situazione di fatto sarà analoga a quella esistente prima dell'avvio della procedura.

Dopo l'avvio della procedura di conciliazione, il fornitore è libero di contattare direttamente il cliente per trovare una soluzione entro il termine di 15 giorni, impartito per presentare una presa di posizione. Se viene raggiunto un accordo, le parti ne informano l’Organo di conciliazione. Questi mette poi l'accordo per iscritto quale soluzione negoziata e la invia alla/al cliente e al fornitore di servizi di telecomunicazione o a valore aggiunto interessato per essere firmata.

Cosa succede se il fornitore non rispetta una scadenza?

Se il fornitore non inoltra all'Organo di conciliazione una presa di posizione sulla controversia entro il termine impartito, l'Ombudsman deve fondare le sue considerazioni, elaborate nella proposta di conciliazione, principalmente sui documenti e sulle informazioni presentate dall/dal cliente. Poiché, ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 e 2 OST, i fornitori di servizi di telecomunicazione e di servizi a valore aggiunto hanno l'obbligo di collaborare alla procedura di conciliazione, l'Organo di conciliazione segnala i fornitori che non rispettano tale obbligo all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).

Se la proposta di conciliazione non viene accolta nemmeno dopo l'invio di un sollecito, si presume che il fornitore non sia d'accordo con la proposta di conciliazione elaborata. Di conseguenza, la procedura viene archiviata in quanto fallita.

Se la soluzione negoziata, nonostante il sollecito, non viene accolta, la procedura di conciliazione viene archiviata per inadempienza. Se la controversia non è stata risolta, il cliente può rivolgersi nuovamente all'Organo di conciliazione con una richiesta di conciliazione. Ciò è possibile perché in questo caso l'Organo di conciliazione non ha elaborato una proposta di conciliazione e perciò non si è ancora occupato della questione.

Qual è il costo di una procedura di conciliazione?

In generale

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento procedurale e sugli emolumenti, le spese procedurali (IVA esclusa) per i fornitori di servizi di telecomunicazione e/o a valore aggiunto oscillano fra i CHF 200.- e 3'000.-. Le spese procedurali vengono determinate in base alla complessità del caso, del valore litigioso e del dispendio lavorativo. I fornitori hanno la possibilità di scegliere se desiderano saldare le spese procedurali per singolo caso (pagatori per singolo caso) o in anticipo (pagatori in anticipo).

Pagatori per singolo caso

I pagatori per singolo caso versano per ogni caso di conciliazione al quale partecipano o dovrebbero partecipare, le spese procedurali ordinarie con una tariffa maggiorata del 20%. Le spese procedurali sono fatturate, tramite decisione, dopo la conclusione della procedura di conciliazione da parte dell’Organo di conciliazione. Le fatture devono essere saldate entro 30 giorni.

Pagatori in anticipo

I fornitori, che saldano le spese di procedura in anticipo, sono i cosiddetti pagatori in anticipo. Ogni pagatore in anticipo stipula con l’Organo di conciliazione un relativo contratto.

I pagatori in anticipo versano le spese procedurali per i casi di conciliazione futuri previsti, con un anticipo di sei mesi. Sugli importi versati in anticipo non maturano interessi.

L’ammontare delle spese procedurali da versare in anticipo è stabilito dall’Organo di conciliazione sulla base delle tasse di procedura fatturate nel semestre precedente. Per i fornitori senza parametri di riferimento è l’Organo di conciliazione a decidere, di volta in volta, quale sia l’ammontare delle tasse di procedura da saldare. Al riguardo, lOmbudsman si basa sui valori delle esperienze precedenti e/o sulla quota di mercato stimata del fornitore.

Informazioni supplementari: Regolamenti, Basi legali

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