Legge sulle telecomunicazioni

Art. 12c Legge sulle telecomunicazioni (LTC)

Art. 12c Legge sulle telecomunicazioni (LTC)

¹ L’UFCOM istituisce un organo di conciliazione o ne incarica terzi. In caso di controversie tra clienti e fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto, ogni parte può adire l’organo di conciliazione.

² Chi adisce l’organo di conciliazione paga un emolumento per l’esame del caso. Il fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto si assume le spese procedurali dedotto questo emolumento.

³ Le parti non sono vincolate alla decisione dell’organo di conciliazione.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli.


Art. 42-50 Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Art. 42-50 Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Art. 42 Istituzione
¹ L’UFCOM istituisce un organo di conciliazione o incarica un terzo (delegato) di farlo entro 15 mesi dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni.

² Può incaricare un delegato di esercitare il compito che spetta all’organo di conciliazione, a condizione che il delegato:

a. garantisca di rispettare il diritto applicabile;
b. dimostri di poter finanziare a lungo termine l’attività di conciliazione;
c. si impegni a esercitare il suo compito in modo indipendente, imparziale, trasparente ed efficace; in particolare garantisce che le persone a cui affida la composizione delle controversie dispongano delle necessarie competenze professionali;
d. garantisca la trasparenza della sua attività di fronte all’UFCOM e a tutta la collettività;
in particolare si impegna a pubblicare annualmente un rapporto sul suo operato.

³ L’UFCOM designa il delegato per una durata determinata. A tale scopo può indire una pubblica gara che non soggiace agli articoli 32 e seguenti dell’ordinanza dell’11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici.

⁴ La delega deve essere fatta sotto forma di contratto di diritto amministrativo.

⁵ L’UFCOM approva la nomina della persona fisica designata quale responsabile dell’organo di conciliazione.

Art. 43 Compito
¹ L’organo di conciliazione si occupa di ogni controversia di diritto civile che sorga tra un cliente e il suo fornitore di servizi di telecomunicazione o il suo fornitore di servizi a valore aggiunto.

² Esercita il suo compito in modo indipendente, imparziale, trasparente ed efficace. Non può essere vincolato ad alcuna direttiva generale o particolare concernente la composizione di una controversia.

Art. 44 Regolamento di procedura
¹ L’organo di conciliazione emana un regolamento di procedura.

² Il delegato sottopone all’UFCOM, per approvazione, il suo regolamento di procedura e il suo regolamento sulle tasse, come pure ogni loro ulteriore modifica.

Art. 45 Principi procedurali
¹ La procedura di conciliazione deve essere equa, rapida e comportare costi contenuti per i clienti.

² Una richiesta di conciliazione può essere accolta solo se:

a. la parte richiedente ha dapprima cercato di risolvere la controversia prendendo direttamente contatto con l’altra parte;
b. è presentata nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di procedura dell’organo di conciliazione;
c. non è palesemente abusiva;
d. non è stato adito alcun tribunale o tribunale arbitrale.

³ La procedura di conciliazione si svolge, su scelta del cliente, in una delle lingue ufficiali della Confederazione.

⁴ L’organo di conciliazione può adottare tutte le misure necessarie a comporre la controversia per la quale è stato adito. Se le parti non giungono a un accordo su una soluzione negoziata, formula una proposta di conciliazione equa. Redige un rapporto in cui espone lo svolgimento della procedura di conciliazione che è consegnato, su domanda, alle parti.

⁵ La procedura di conciliazione si conclude con il ritiro della richiesta, l’ottenimento di un accordo tra le parti, la proposta dell’organo di conciliazione o il rigetto della richiesta poiché palesemente abusiva.

Art. 46 Rapporti con altre procedure
¹ La presentazione di una richiesta di composizione o di qualsiasi altro atto legato alla procedura di conciliazione non preclude la possibilità di adire un tribunale civile.

² L’organo di conciliazione pone termine alla procedura non appena un tribunale o un tribunale arbitrale è adito per decidere della controversia.

Art. 47 Obblighi dei fornitori
¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto coinvolti in una richiesta di conciliazione sono tenuti a partecipare alla procedura di conciliazione. Ottemperano alle richieste di informazione dell’organo di conciliazione.

² Su richiesta, i fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto trasmettono all’organo di conciliazione i dati relativi al traffico delle telecomunicazioni e gli altri dati personali dei loro clienti necessari per comporre la controversia, purché ne siano in possesso.

³ I fornitori di servizi di telecomunicazione informano i loro clienti dell’esistenza dell’organo di conciliazione su ogni fattura. Nel caso delle comunicazioni prepagate, sono tenuti a farlo ad ogni ricarica effettuata dal cliente titolare del collegamento. Devono sempre segnalare che l’organo di conciliazione è competente anche per controversie in materia di servizi a valore aggiunto.

Art. 48 Protezione dei dati
¹ L’organo di conciliazione può trattare i dati personali concernenti le parti della controversia purché sia necessario all’adempimento dei compiti affidatigli e all’ottenimento del pagamento dovuto dalle parti. Può conservare i dati in questione al massimo per cinque anni dopo la conclusione della procedura di conciliazione.

² Le persone incaricate dall’organo di conciliazione di svolgere un compito sono tenute a rispettare il segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 320 del Codice penale.

³ L’organo di conciliazione può chiedere all’UFCOM di trasmettergli le informazioni personali necessarie per comporre la controversia. Può in particolare chiedergli informazioni riguardanti l’apertura di una procedura amministrativa e le sanzioni o misure amministrative decise nei confronti di un fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto.

⁴ L’organo di conciliazione può pubblicare le sue proposte di conciliazione su Internet, integralmente o in parte, ad eccezione del nome e di altre indicazioni sull’identità delle parti. Pubblica un compendio delle sue principali proposte.

⁴bis Può pubblicare statistiche sul numero di casi suddivisi per fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto.

⁵ Esso è tenuto a comunicare gratuitamente a un nuovo delegato o all’UFCOM i dati personali in suo possesso al momento in cui cessa le sue attività di conciliazione.

Art. 49 Finanziamento
¹ Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) o il delegato determina le tasse di procedura e le altre fonti di reddito volte a garantire il finanziamento dell’organo di conciliazione.

² Le tasse di procedura chieste al cliente devono essere modiche, salvo che egli abbia aperto la procedura di conciliazione in modo palesemente abusivo.

³ I fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto versano una tassa per ogni procedura alla quale prendono o dovrebbero prendere parte. L’organo di conciliazione può rinunciare a esigere una tassa per le procedure di conciliazione aperte da un cliente in modo palesemente abusivo.

⁴ L’organo di conciliazione può, mediante una decisione, riscuotere tasse procedurali dalle parti.

Art. 50 Vigilanza in caso di delega
¹ L’UFCOM vigila affinché il delegato rispetti il diritto applicabile in materia, in particolare il presente capitolo e il contratto di diritto amministrativo.

² Se vi è il sospetto che il delegato non rispetta i suoi obblighi, l’UFCOM procede a una verifica. Il delegato deve fornire tutte le informazioni utili. Se la verifica consente di stabilire che gli obblighi non sono rispettati, o non lo sono più, il delegato ne assume le spese.

³ Se accerta che il delegato non rispetta i suoi obblighi, l’UFCOM può:

a. esigere che il delegato ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione; in tal caso il delegato comunica all’UFCOM le disposizioni prese;
b. obbligarlo a versare alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente;
c. stipulare, nel contratto di diritto amministrativo, degli oneri;
d. limitare o sospendere il contratto di diritto amministrativo, oppure rescinderlo senza versare un’indennità.

⁴ Se il delegato cessa qualsiasi attività o fa fallimento, l’UFCOM rescinde il contratto senza versare un’indennità.

⁵ Se necessario per tutelare interessi pubblici preponderanti oppure se sono cambiate le condizioni di diritto o di fatto, può rescindere il contratto senza versare un’indennità.